Art. 323
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[1]Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato
[2]I canoni per le concessioni a privati di stazioni radioelettriche di cui alla presente sezione sono determinati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione. Nel caso in cui coesista con il collegamento concesso il corrispondente mezzo trasmissivo della Amministrazione o dei concessionari dei servizi di telecomunicazioni, il canone deve essere pari a quello che sarebbe dovuto se la prestazione fosse fornita dal gestore, dedotta una equa quota per rimborso da spese di impianto e di manutenzione. I canoni predetti debbono essere ridotti almeno del 25% per i collegamenti radio a sussidio di attivita' che siano attinenti in modo particolare alla sicurezza delle persone.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva