Art. 324
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[1]Interconnessione
[2]Spetta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni autorizzare l'eventuale collegamento delle stazioni radioelettriche a linee telegrafiche e telefoniche per uso privato, alle condizioni stabilite nel regolamento. E' in ogni caso vietata la possibilita' di interconnessione in qualsiasi modo con le reti di telecomunicazioni ad uso pubblico.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva