Art. 33
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[1]Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati.
[2]Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative. Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva