Art. 336
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[1]Canone per apparecchi radioelettrici portatili
[2]Il titolare della concessione di cui all'art. 334 deve versare, per ciascun apparecchio portatile autorizzato, il canone annuo stabilito dal regolamento. Nel caso di apparecchi destinati alla ricerca di persone con soli segnali acustici il canone sara' fissato in proporzione al numero degli apparecchi impiegati.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva