Art. 351
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[1]Nomina delle commissioni
[2]La commissione di cui all'art. 347 e' nominata annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. La commissione di cui all'art. 348 e', invece, nominata annualmente con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile. Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate, pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale competente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei componenti, inclusi il presidente ed il segretario.
Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 16 settembre 2003 · versione 0 su Normattiva