Art. 58

[1]Trasporto dei pacchi non soggetti alla esclusivita' postale

[2]Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente decreto:

  • 1)il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
  • 2)il trasporto di pacchi e colli effettuato nell'ambito del territorio di uno stesso comune o dalla localita' di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
  • 3)il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
  • a)direttamente alle ferrovie dello Stato;
  • b)alle societa' od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
  • c)ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purche' non siano vettori di professione, ne' siano addetti ad imprese di trasporto.

Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art58 · fonte su Normattiva