Art. 7

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Tariffe postali di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno Salva la competenza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, per lo interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri. Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Amministrazione o per le operazioni ad essa richieste.

Testo vigente dal 3 maggio 1973 al 30 aprile 1983 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156~art7 · fonte su Normattiva