Art. 73
[1]Sanzioni contro gli obbligati al trasporto degli effetti postali
[2]Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con l'ammenda estensibile a lire 120.000, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena piu' grave.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva