Art. 79
[1]Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici Sanzioni
[2]Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da L. 1000 a L. 300.000.
Testo vigente dal 3 maggio 1973, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva