Art. 1
Incandidabilita' alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:
- a)coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;
- b)coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;
- c)coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 4 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva