Art. 100 — Casi di esenzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 2006 al 12 marzo 2006. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sollecitazioni all'investimento:
- a)rivolte ai soli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2;
- b)rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
- c)di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento;
- d)aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione Europea;
- e)aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione Europea;
- f)LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. ((15)) La CONSOB puo' individuare con regolamento altri tipi di sollecitazione all'investimento ai quali le disposizioni del presente capo non si applicano in tutto o in parte.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 18 marzo 2006
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, nel modificare l'art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che la disposizione del presente articolo, comma 1, lettera f), si applica a decorrere dal 18 marzo 2006.
Testo vigente dal 1 marzo 2006 al 12 marzo 2006 · versione 16 su Normattiva