Art. 100 — Casi di esenzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 2016 al 11 marzo 2021. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte:
- a)rivolte ai soli investitori qualificati, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
- b)rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
- c)di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento;
- d)aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione europea;
- e)aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
- f)aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti:
- 1)non siano subordinati, convertibili o scambiabili;
- 2)non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;
- 3)diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;
- 4)siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- g)aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi. La Consob puo' individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte. L'emittente o l'offerente ha diritto di redigere un prospetto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni comunitarie in occasione dell'offerta degli strumenti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1. ((3-bis. Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti.)) 69
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 18 marzo 2006
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, nel modificare l'art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 24-bis, comma 1) che la disposizione del presente articolo, comma 1, lettera f), si applica a decorrere dal 18 marzo 2006.
D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80
16con decorrenza dal 17 maggio 2006
Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80, nel modificare l'art. 11 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art. 34-quater, comma 1) che la disposizione del presente articolo, comma 1, lettera f), si applica a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224
69Il D.Lgs. 14 novembre 2016, n. 224 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014.
Testo vigente dal 13 dicembre 2016 al 11 marzo 2021 · versione 74 su Normattiva