Art. 106 — Offerta pubblica di acquisto totalitaria
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Chiunque, a seguito di acquisti a titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del trenta per cento, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla totalita' delle azioni ordinarie. L'offerta e' promossa entro trenta giorni a un prezzo non inferiore alla media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi e quello piu' elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per acquisti di azioni ordinarie. La CONSOB disciplina con regolamento le ipotesi in cui:
- a)la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi da altra societa' con azioni quotate;
- b)l'obbligo di offerta consegue ad acquisti da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- c)il corrispettivo dell'offerta puo' essere costituito in tutto o in parte da strumenti finanziari. L'obbligo di offerta non sussiste se la partecipazione indicata nel comma 1 e' detenuta a seguito di un'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie. La CONSOB stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove sia realizzato in presenza di altri soci che detengono il controllo o sia determinato da:
- a)operazioni dirette al salvataggio di societa' in crisi;
- b)trasferimento di azioni ordinarie tra soggetti legati da rilevanti rapporti di partecipazione;
- c)cause indipendenti dalla volonta' dell'acquirente;
- d)operazioni di carattere temporaneo;
- e)operazioni di fusione o di scissione.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva