Art. 11 — Composizione del gruppo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007. Leggi il testo vigente →
La Banca d'Italia, sentita la CONSOB:
- a)determina la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dagli articoli 19, comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f);
- b)puo' emanare disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza sul gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonche' attivita' connesse e strumentali o altre attivita' finanziarie, come individuate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) del T.U. bancario. Tali soggetti sono individuati tra quelli che, non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del T.U. bancario:
- 1)sono controllati, direttamente o indirettamente, da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio;
- 2)controllano, direttamente o indirettamente, una SIM o una societa' di gestione del risparmio;
- 3)sono controllati, direttamente o indirettamente, dagli stessi soggetti che controllano la SIM o la societa' di gestione del risparmio;
- 4)sono partecipati almeno per il 20 per cento da uno dei soggetti indicati nei numeri 1), 2) e 3), dalla SIM o dalla societa' di gestione del risparmio.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 25 febbraio 2007 · versione 0 su Normattiva