Art. 60-bis.2 — Piani di risoluzione
[1]La Banca d'Italia predispone, sentita la Consob per i profili di competenza:
- a)un piano di risoluzione individuale per ciascuna Sim non sottoposta a vigilanza su base consolidata secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)); ovvero b)
[2]un piano di risoluzione di gruppo per i gruppi indicati dall'articolo 11, secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)). I piani di risoluzione sono comunicati alla Consob. Si applicano, in quanto compatibili, il Titolo III, Capo I, del decreto ((legislativo 16 novembre 2015, n. 180)) e le disposizioni da esso richiamate.
Testo vigente dal 1 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 110 su Normattiva