Art. 115-bis
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Gli emittenti quotati e i soggetti ((da questi controllati)), o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attivita' lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1. La CONSOB determina con regolamento le modalita' di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.
Testo vigente dal 13 novembre 2012 al 29 settembre 2018 · versione 53 su Normattiva