Art. 115 — Comunicazioni alla CONSOB
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La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale;
- a)richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalita';
- b)assumere notizie dagli amministratori, dai sindaci, dalle societa' di revisione e dai dirigenti delle societa' e dei soggetti indicati nella lettera a);
- c)eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nella lettera a). I poteri previsti dalle lettere a) e b) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva