Art. 115 — Comunicazioni alla CONSOB
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La CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico puo', anche in via generale;
- a)richiedere agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano e alle societa' dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalita';
- c)eseguire ispezioni presso i soggetti indicati ((nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia));
- c-bis)esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 187-octies. I poteri previsti ((dalle lettere a), b) e c))) possono essere esercitati nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122. La CONSOB puo' altresi' richiedere alle societa' o agli enti che partecipano direttamente o indirettamente a societa' con azioni quotate l'indicazione nominativa, in base ai dati disponibili, dei soci e, nel caso di societa' fiduciarie, dei fiducianti.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 24 novembre 2007 · versione 15 su Normattiva