Art. 124-bis — Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento
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1. Le societa' di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalita' stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a cio' conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 21 novembre 2008 · versione 15 su Normattiva