Art. 135-novies — Rappresentanza nell'assemblea
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Colui al quale spetta il diritto di voto puo' indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facolta' di indicare sostituti. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto puo' delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi puo' indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o piu' terzi designati da tali soggetti. Se la delega prevede tale facolta', il delegato puo' farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facolta' del rappresentato di indicare uno o piu' sostituti. Il rappresentante puo', in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilita' la conformita' della delega all'originale e l'identita' del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le modalita' di conferimento della delega in via elettronica, in conformita' con quanto previsto nell'articolo 2372, primo comma, del codice civile. Le societa' indicano nello statuto almeno una modalita' di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facolta' di utilizzare. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 17 luglio 2012 · versione 35 su Normattiva