Art. 139 — Requisiti del committente
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Il committente deve possedere azioni che gli consentano l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea per la quale e' richiesta la delega in misura almeno pari all'uno per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella stessa ((...)). La CONSOB stabilisce per societa' a elevata capitalizzazione e ad azionariato particolarmente diffuso percentuali di capitale inferiori. Ai fini previsti dal comma 1, per le societa' di gestione del risparmio e per i soggetti abilitati alla istituzione di fondi pensione si tiene conto anche delle azioni di pertinenza dei fondi per conto dei quali essi esercitano il diritto di voto.
Testo vigente dal 25 gennaio 2007 al 20 marzo 2010 · versione 18 su Normattiva