Art. 147-quater — Composizione del consiglio di gestione
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Qualora il consiglio di gestione sia composto da piu' di quattro membri, almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonche', se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da societa' di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006 al 12 agosto 2011 · versione 15 su Normattiva