Art. 152Denunzia al tribunale

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Il collegio sindacale, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri degli amministratori, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile. In tale ipotesi le spese per l'ispezione sono a carico della societa' e il tribunale puo' revocare anche i soli amministratori. La CONSOB, se ha fondato sospetto di gravi irregolarita' nell'adempimento dei doveri dei sindaci, puo' denunziare i fatti al tribunale ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile; le spese per l'ispezione sono a carico della societa'. Il comma 2 non si applica alle societa' con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art152 · fonte su Normattiva