Art. 158 — Proposte di aumento di capitale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 2010 al 7 aprile 2010. Leggi il testo vigente →
((...)) In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruita' del prezzo di emissione delle azioni e' rilasciato dalla societa' incaricata della revisione contabile. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate alla societa' di revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall'articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve esaminarle. ((...)) La relazione degli amministratori e il parere della societa' di revisione ((sono messe a disposizione del pubblico con le modalita' di cui all'articolo 125-ter, comma 1, almeno ventuno giorni prima dell'assemblea)) e finche' questa abbia deliberato. Tali documenti devono essere allegati agli altri documenti richiesti per l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. La disposizione del comma precedente si applica anche alla relazione della societa' di revisione prevista dall'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37.
Testo vigente dal 20 marzo 2010 al 7 aprile 2010 · versione 35 su Normattiva