Art. 17Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

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La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

  • a)alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • b)alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • c)agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
  • d)alle societa' fiduciarie che partecipano al capitale delle societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art17 · fonte su Normattiva