Art. 17 — Richiesta di informazioni sulle partecipazioni
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La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:
- a)alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV, l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- b)alle societa' e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al capitale dei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
- c)agli amministratori delle societa' e degli enti che partecipano al capitale delle SIM, delle societa' di gestione del risparmio e delle SICAV, l'indicazione dei soggetti controllanti;
- d)alle societa' fiduciarie che partecipano al capitale delle societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 29 febbraio 2004 · versione 0 su Normattiva