Art. 17Richiesta di informazioni sulle partecipazioni

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La Banca d'Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere:

  • a)alle SIM, alle societa' di gestione del risparmio ((, alle Sicav e alle Sicaf)), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • b)alle societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l'indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione;
  • c)agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle societa' di gestione del risparmio ((, nelle Sicav e nelle Sicaf)), l'indicazione dei soggetti controllanti;
  • d)alle societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in societa' indicate nella lettera c), le generalita' dei fiducianti.

Testo vigente dal 9 aprile 2014 al 29 aprile 2026 · versione 58 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art17 · fonte su Normattiva