Art. 170-bis — Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
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Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
Testo vigente dal 12 maggio 2005 al 19 dicembre 2012 · versione 13 su Normattiva