Art. 170-bis — Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob
Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite (( alla Banca d'Italia e)) alla CONSOB e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.
Testo vigente dal 19 dicembre 2012, tuttora in vigore · versione 54 su Normattiva