Art. 174 — False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della CONSOB
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Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi espone false informazioni nelle comunicazioni previste dagli articoli 94, 102, 113, 114, 115, 120, commi 2 e 3, e 144 commi 2 e 4, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni. Fuori dai casi previsti al comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso emittenti quotati e ostacola l'esercizio delle funzioni della CONSOB e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire cento milioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva