Art. 177Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

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Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della societa' di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente che per interposta persona, con la societa' assoggettata a revisione o con una societa' che la controlla, o ne e' controllata, o si fanno prestare da una di tali societa' garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire quattro milioni.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 7 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art177 · fonte su Normattiva