Art. 18-bis — Consulenti finanziari autonomi
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La riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. E' istituito l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalita' fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalita' e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche. L'organismo di cui al comma 2 ha personalita' giuridica ed e' dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione nell'albo, nonche' da coloro i quali presentano domanda di partecipazione alle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalita' per l'iscrizione nell'albo, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti, l'organismo dispone la cancellazione dall'albo del soggetto inadempiente. L'organismo di cui al comma 2:
- a)provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attivita' di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;
- b)vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e) e g) del comma 7;
- c)per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravita' dell'infrazione e in conformita' alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;
- d)svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo;
- e)puo' richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalita' e nei termini dallo stesso determinati;
- f)puo' effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonche' procedere ad audizione personale. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:
- a)alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicita';
- b)alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;
- c)alle cause di incompatibilita';
- d)alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;
- e)alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dagli iscritti nell'albo;
- f)all'attivita' dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;
- g)all'aggiornamento professionale degli iscritti. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), e' ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 e' ammessa opposizione da parte dell'interessato dinnanzi alla Corte d'appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195. La Consob puo' richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti piu' opportuni, e, per i casi piu' gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.
Testo vigente dal 18 agosto 2009 al 1 gennaio 2016 · versione 32 su Normattiva