Art. 18-terSocieta' di consulenza finanziaria

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A decorrere dal 1° ottobre 2009, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilita' per le societa' costituite in forma di societa' per azioni o societa' a responsabilita' limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, puo' prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, e' istituita una sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

Testo vigente dal 4 luglio 2009 al 1 gennaio 2016 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art18ter · fonte su Normattiva