Art. 181

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002. Leggi il testo vigente →

Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un mercato attivo, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:

  • a)nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale;
  • b)se il fatto e' connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell'articolo 93, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB;
  • c)se il fatto e' commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art181 · fonte su Normattiva