Art. 181
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Chiunque divulga notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o l'apparenza di un mercato attivo dei medesimi, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Se si verifica la sensibile alterazione del prezzo o l'apparenza di un mercato attivo, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate:
- a)nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 501 del codice penale;
- b)se il fatto e' connesso dagli azionisti che esercitano il controllo a norma dell'articolo 93, dagli amministratori, dai liquidatori, dai direttori generali, dai dirigenti, dai sindaci e dai revisori dei conti di imprese di investimento o di banche che esercitano servizi di investimento, ovvero da agenti di cambio o da componenti o dipendenti della CONSOB;
- c)se il fatto e' commesso a mezzo della stampa o mediante altri mezzi di comunicazione di massa.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 16 aprile 2002 · versione 0 su Normattiva