Art. 187-septies — Procedura sanzionatoria
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[1]Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni e' pubblicato per estratto nel Bollettino della CONSOB. Avuto riguardo alla natura delle violazioni e degli interessi coinvolti, possono essere stabilite dalla CONSOB modalita' ulteriori per dare pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. La CONSOB, anche dietro richiesta degli interessati, puo' differire ovvero escludere, in tutto o in parte, la pubblicazione del provvedimento, quando da questa possa derivare grave pregiudizio alla integrita' del mercato ovvero questa possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 55
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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 aprile 2005, n. 62
12La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che "Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito".
Successivamente la Corte Costituzionale
55Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui abroga i commi da 4 a 8 del presente articolo.
Testo vigente dal 16 settembre 2010 al 18 settembre 2012 · versione 38 su Normattiva