Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Pronunce della Corte costituzionale - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, disposto con separata ordinanza, in relazione ad alcune delle questioni sollevate - Separazione del giudizio relativamente alle stesse.
È disposta la separazione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 187- quinquiesdecies e 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, riservando a separata pronuncia la decisione sulle questioni relative all'art. 187- quinquiesdecies . In relazione a tali questioni - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civile, in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 14, comma 3, lett. g ), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 47 della CDFUE - infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover promuovere, con separata ordinanza n. 117 del 2019, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ai sensi dell'art. 267 del TFUE.
Riguarda ancheart. 187-quinquiesdecies Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non produttivo di effetti in mitius nel caso concreto - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Qualora lo ius superveniens modifichi la disposizione censurata senza che l'eventuale applicazione della disposizione novellata possa produrre nel caso concreto effetti in mitius rispetto alla disciplina previgente, non occorre restituire gli atti al rimettente perché valuti la permanente rilevanza delle questioni sollevate. (Nella specie, le modifiche recate dal sopravvenuto d.lgs. n. 107 del 2018 all'art. 187- sexies , comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998, da un lato non ne innovano il contenuto precettivo e dall'altro continuano a prevedere la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prodotto o del profitto derivanti dall'abuso di informazioni privilegiate, non producendo, pertanto, nel caso concreto, i citati effetti in mitius rispetto alla disciplina previgente).
Prospettazione della questione incidentale - Petitum parzialmente ablativo, anziché additivo-manipolativo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per l'asserito carattere additivo-manipolativo dell'intervento richiesto e la conseguente lesione della discrezionalità del legislatore - formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998. Il rimettente non invoca una pronuncia additivo-manipolativa, ma formula un petitum di segno parzialmente ablativo: nessuna manipolazione "creativa" deriverebbe, pertanto, dall'eventuale accoglimento delle questioni prospettate. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012 ).
Prospettazione della questione incidentale - Corretta qualificazione giuridica della misura oggetto del giudizio principale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per avere errato il giudice a quo nel considerare la confisca applicata nel caso di specie come confisca per equivalente, e non diretta. A prescindere dalla considerazione che, come si evince dagli atti di causa, la misura ablativa disposta dalla CONSOB ha attinto beni immobili e non già somme di denaro, occorre rilevare che essi sono beni di valore corrispondente a quello delle azioni acquistate, sino a concorrenza dell'importo pari - appunto - al valore di quelle azioni. Non v'è dubbio, pertanto, che l'ablazione patrimoniale di cui è causa si debba qualificare come confisca per equivalente del prodotto dell'illecito.
Oggetto del giudizio - Questioni prospettate dal giudice a quo con riferimento alla CDFUE - Possibilità di scrutinio della Corte costituzionale - Ammissibilità delle questioni.
Nel giudizio incidentale di costituzionalità dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento agli artt. 17 e 49 CDFUE, per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. La Corte costituzionale ha il compito di vagliare dette questioni, essendo stata a ciò sollecitata dal giudice a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 269 del 2017 ).
Sanzioni amministrative - Sanzioni previste in caso di abusi di mercato - Confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, anziché del mero profitto - Violazione del principio, domestico, convenzionale e sovranazionale di proporzionalità della sanzione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. add. CEDU, nonché degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 49, par. 3, CDFUE - l'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, nel testo originariamente introdotto dall'art. 9, comma 2, lett. a), della legge n. 62 del 2005, nella parte in cui prevede, in tema di abusi di mercato, la confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, del prodotto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, e non del solo profitto. Tale sanzione, denunciata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civile, conduce a risultati manifestamente sproporzionati per eccesso rispetto alla gravità degli illeciti in questione: mentre la confisca del «profitto», infatti, ha una funzione ripristinatoria della situazione patrimoniale precedente in capo all'autore, quella del «prodotto» e dei «beni utilizzati» assume una connotazione "punitiva", infliggendo all'autore una limitazione al diritto di proprietà di portata superiore a quella che deriverebbe dalla mera ablazione dell'ingiusto vantaggio economico ricavato dall'illecito, alla quale si aggiunge anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la cui cornice edittale è essa pure di eccezionale severità. Nè è di ostacolo alla pronuncia in esame il vigente diritto dell'Unione europea, che richiede agli Stati membri di prevedere soltanto la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie all'illecito. Quanto, infine, al petitum richiesto, benché il giudice a quo paia circoscriverlo alla sola previsione della confisca per equivalente, va tuttavia considerato che l'effetto manifestamente sproporzionato della confisca in oggetto - esattamente posto in luce dall'ordinanza di rimessione - non dipende dal fatto che la misura abbia ad oggetto direttamente i beni o il denaro ricavati dalla transazione o utilizzati nella transazione stessa, ovvero beni o denaro di valore equivalente, quanto, piuttosto, dalla stessa previsione dell'obbligo di procedere alla confisca del «prodotto» dell'illecito e dei «beni utilizzati» per commetterlo. ( Precedente citato: sentenza n. 252 del 2012 ).
Riguarda ancheart. 9 legge 62/2005
Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Illeciti depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 commessi anteriormente all'entrata in vigore di essa - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della c.d. confisca per equivalente (purché il procedimento penale non sia stato definito) - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Censura priva di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - perché prive di motivazione in ordine alla violazione del parametro evocato - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 e 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, censurati dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civile, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applichi anche alle violazioni depenalizzate dalla legge n. 62 del 2005, commesse prima dell'entrata in vigore di essa.
sentenza 68/2017massima n. 39452 Riguarda ancheart. 9 legge 62/2005
Borsa - Abuso di informazioni privilegiate - Illeciti depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 commessi anteriormente all'entrata in vigore di essa - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della c.d. confisca per equivalente (purché il procedimento penale non sia stato definito) - Denunciata violazione del principio di irretroattività delle sanzioni qualificabili come penali ai sensi dell'art. 7 CEDU - Mancanza di lesività della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili - per mancanza di lesività della disposizione denunciata - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187- sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, sollevate dalla Corte di Cassazione, seconda sez. civ., in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione all'art. 7 della CEDU). La scelta del legislatore di rendere la confisca per equivalente retroattivamente applicabile agli illeciti commessi prima che fossero depenalizzati dalla legge n. 62 del 2005 è ascrivibile solo all'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005, e non anche al citato art. 187-sexies, che si limita a disciplinare la medesima confisca; pertanto, il giudizio incidentale diretto a sindacare tale scelta ha per oggetto ammissibile solo l'art. 9, comma 6, la cui chiarezza non lascia all'interprete alcun margine di interpretazione correttiva idonea a escludere l'efficacia retroattiva della misura in discussione. (Precedente citato: sentenza n. 42 del 2017, sul potere della Corte di verificare la possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata negata dal rimettente) .
sentenza 68/2017massima n. 39453 Illecito amministrativo - Abuso di informazioni privilegiate - Confisca obbligatoria, anche per equivalente, degli strumenti finanziari "movimentati" - Possibilità, per l'autorità amministrativa e per il giudice dell'opposizione, di graduare la misura in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa - Mancata previsione - Riproposizione della questione nell'ambito del medesimo grado di giudizio - Possibilità - Condizioni.
In relazione alla riproposizione della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), giudicata inammissibile per oscurità e indeterminatezza del petitum , la formulazione da parte del medesimo giudice a quo di un petitum puntuale - nel caso in argomento, chiarendo che non si intende conseguire una pronuncia ablativa, ma una pronuncia additivo-manipolativa, che, in surroga dell'attuale obbligo di confisca integrale, anche per equivalente, riconosca all'autorità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell'ambito del giudizio di opposizione) il potere di «graduare» la misura «in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa» - elimina la carenza in precedenza riscontrata. - Vedi precedente sentenza di inammissibilità della questione sollevata dal medesimo giudice a quo : sent. n. 186 del 2011. - Sulla riproposizione di una questione oggetto di una pronuncia a carattere non decisorio fondata su motivi rimuovibili dal giudice a quo, purché non contrastanti col disposto di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa vedi le sentenze n. 50 del 2006 e n. 189 del 2001, ordinanza n. 317 del 2007. - Sulla necessità che il giudice a quo elimini il vizio che in precedenza impediva l'esame nel merito della questione, vedi le ordinanze n. 371 del 2004 e n. 399 del 2002.
Illecito amministrativo - Abuso di informazioni privilegiate - Confisca obbligatoria, anche per equivalente, degli strumenti finanziari "movimentati" - Possibilità, per l'autorità amministrativa e per il giudice dell'opposizione, di graduare la misura in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa - Mancata previsione - Richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa che mira ad introdurre una "novità di sistema" - Esorbitanza dai poteri della Corte - Inammissibilità della questione.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 187-sexies, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), che miri a conseguire una pronuncia additivo-manipolativa, che - in surroga dell'attuale obbligo di confisca integrale, anche per equivalente - riconosca all'autorità amministrativa (in sede di irrogazione) e al giudice (nell'ambito del giudizio di opposizione) il potere di «graduare» la misura «in rapporto alla gravità in concreto della violazione commessa», in quanto il giudice a quo invoca, in effetti, una pronuncia che, per i suoi contenuti, esorbita dai poteri di questa Corte. Infatti, la confisca - tanto penale che amministrativa - è sempre e soltanto una misura "fissa", pur potendo essere obbligatoria o facoltativa, vale a dire che la confisca può essere disposta o meno, ma, se disposta, colpisce comunque nella loro interezza il bene o i beni che ne costituiscono l'oggetto tipico. Pertanto, l'intervento richiesto assume il carattere di una "novità di sistema", collocandolo al di fuori dell'area del sindacato di legittimità costituzionale, per rimetterlo alle eventuali e future soluzioni di riforma, affidate in via esclusiva alle scelte del legislatore. - Sulla inammissibilità delle questioni che sollecitino interventi "creativi" della Corte, vedi ex plurimis sentenza n. 33 del 2007, ordinanze n. 77 del 2010, n. 243 del 2009 e n. 83 del 2007.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che la confisca, obbligatoria, ove non possa essere eseguita direttamente sul prodotto, sul profitto e sui beni utilizzati per commettere l'illecito, ha luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo della rilevanza, poiché nel giudizio a quo viene in rilievo non soltanto la disposizione del comma 1 dell'art. 187- sexies , ma anche quella del comma 2, in forza della quale detta confisca, ove non eseguibile in modo diretto, può aver luogo per equivalente.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che l'applicazione di esse importa sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Eccepita inammissibilità per incoerenza della motivazione rispetto alla fattispecie concreta - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - va respinta l'eccezione preliminare di inammissibilità prospettata sotto il profilo dell'asserita incoerenza. Nel ragionamento svolto dal giudice a quo , infatti, la possibilità che la norma censurata imponga la confisca di valori assai elevati a fronte di fatti che hanno determinato un profitto «non particolarmente ingente» è addotta a dimostrazione dell'attitudine della norma stessa a produrre risultati contrastanti con i parametri costituzionali evocati: ciò non comporta, tuttavia, che, ai fini dell'ammissibilità della questione, la situazione considerata debba risultare riscontrabile anche nella fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo . In senso analogo, ancorché in riferimento a fattispecie del tutto diversa, v. la sentenza n. 250 del 2010.
Borsa - Intermediazione finanziaria - Abuso di informazioni privilegiate - Sanzioni amministrative pecuniarie comminate dalla CONSOB - Previsione che l'applicazione di esse importa sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito, e che la confisca, ove non possa essere eseguita direttamente, ha luogo obbligatoriamente su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - Lamentata irragionevolezza nonché violazione del principio di proporzionalità della risposta sanzionatoria - Petitum oscuro ed indeterminato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 187- sexies , commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) - nella parte in cui dispone che l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal medesimo capo del decreto legislativo, importi sempre la confisca del prodotto, del profitto e dei beni utilizzati per commettere l'illecito e che, ove la confisca non possa essere eseguita direttamente, essa debba avere obbligatoriamente luogo su "denaro, beni o altre utilità di valore equivalente" - in quanto il petitum formulato dal rimettente manca dei necessari requisiti di chiarezza e univocità. Non si comprende, cioè, se la declaratoria di illegittimità costituzionale debba concernere tutte le entità cui si riferisce la norma denunciata, ovvero solo il prodotto e i beni strumentali, ovvero ancora esclusivamente tali ultimi beni; non emerge, inoltre, se venga richiesta a questa Corte una pronuncia ablativa, che rimuova puramente e semplicemente la speciale ipotesi di confisca di cui discute, o se si auspichi, invece, una pronuncia a carattere additivo-manipolativo, che attribuisca - all'autorità amministrativa prima e al giudice poi - il potere di "graduare" la misura ablativa contemplata dalla norma censurata, escludendone in tutto o in parte l'applicazione allorché essa appaia, in concreto, sproporzionata rispetto alla gravità dell'illecito. Sull'inammissibilità di questioni il cui petitum sia oscuro o indeterminato v., tra le altre, le ordinanze n. 269 del 2009, n. 77 e n. 91 del 2010 e n. 21 del 2011.