Art. 190.1Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

  • a)agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
  • b)agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis

Testo vigente dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017 · versione 73 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art1901 · fonte su Normattiva