Art. 190.1 — Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari
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Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d'intesa o sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
- a)agli intermediari indicati nell'articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
- b)agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1. 3. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis
Testo vigente dal 24 settembre 2016 al 26 agosto 2017 · versione 73 su Normattiva