Art. 191 — Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli
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Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, comma 1, e 96 ovvero dei provvedimenti interdittivi adottati a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla meta' del valore totale dei prodotti finanziari offerti, e comunque non superiore a lire duecento milioni. Se il valore totale dei prodotti finanziari offerti non e' determinato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. Chiunque effettua sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni degli articoli 94, commi 3 e 4, 95, 97 e 98 e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalla CONSOB e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire duecento milioni. La sanzione indicata nel comma 2 si applica anche a chi effettua annunci pubblicitari riguardanti sollecitazioni all'investimento in violazione delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere a) e b) del medesimo articolo.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 12 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva