Art. 192 — Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
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Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni (( dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6)), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria (( di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.)). La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
- a)non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi (( dell'articolo 102, comma 4)), ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati ((a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4));
- b)esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110.
- b-bis)viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. Gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza di societa' con azioni quotate in mercati regolamentati italiani che eseguono operazioni in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'articolo 104, comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro cinquecentoquindicimila.
Testo vigente dal 28 dicembre 2007 al 6 novembre 2009 · versione 27 su Normattiva