Art. 192 — Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 2009 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
- a)non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;
- a-bis)viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;
- a-ter)viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;
- b)esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110.
- b-bis)viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146)).
Testo vigente dal 6 novembre 2009 al 27 giugno 2015 · versione 33 su Normattiva