Art. 192-ter — Ammissione alle negoziazioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 aprile 2007 al 27 giugno 2015. Leggi il testo vigente →
L'emittente o la persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d) e f), 4 e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b) e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a cinquecentomila euro. La Consob pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 195, le misure e le sanzioni applicate per la violazione delle disposizioni richiamate nel presente articolo, salvo il caso in cui la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Testo vigente dal 24 aprile 2007 al 27 giugno 2015 · versione 23 su Normattiva