Art. 193-bis — Rapporti con societa' estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria
Coloro che sottoscrivono il bilancio della societa' estera di cui all'articolo 165-quater, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-quater, commi 2 e 3, 165-quinquies, comma 1, e 165-sexies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-quater, comma 4, sono soggetti a responsabilita' civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle societa' italiane. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-septies, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1
Testo vigente dal 12 gennaio 2006, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva