Art. 196Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari

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I promotori finanziari che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

  • a)richiamo scritto;
  • b)sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
  • c)sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
  • d)radiazione dall'albo. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati ((, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero,))e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

Testo vigente dal 18 agosto 2009 al 1 gennaio 2016 · versione 32 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art196 · fonte su Normattiva