Art. 196 — Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari
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Sanzioni applicabili ai ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) I ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravita' della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
- a)richiamo scritto;
- b)sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
- c)sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;
- d)radiazione dall'albo. Le sanzioni sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 63 Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. Le societa' che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
63La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 26 agosto 2017 · versione 68 su Normattiva