Art. 28 — Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
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Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento extracomunitarie e' autorizzato dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione e' subordinata:
- a)alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e) e f);
- b)all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi (( e delle attivita')) di investimento e dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie intendono prestare in Italia;
- c)alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelli vigenti in Italia per le SIM;
- d)all'esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato d' origine;
- e)al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocita', nei limiti consentiti dagli accordi internazionali. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi (( e le attivita')) di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreche' ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attivita' che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, puo' indicare, in via generale, i servizi (( e le attivita')) che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva