Art. 31Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

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Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le societa' di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)). I ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le societa' di gestione UE, i GEFIA UE e non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. E' ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)) la persona fisica che, in qualita' di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attivita' di ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)) e' svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico e' responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal ((consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede)), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. E' istituito l'albo unico dei ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)), articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e' ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'. Il provvedimento con cui l'organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. 63 Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

  • a)alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicita';
  • b)ai requisiti di rappresentativita' delle associazioni professionali dei ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) e dei soggetti abilitati;
  • c)all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
  • d)alle cause di incompatibilita';
  • e)ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;
  • f)all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);
  • g)alle regole di presentazione e di comportamento che i ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) devono osservare nei rapporti con la clientela;
  • h)alle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede));
  • i)all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;
  • l)alle modalita' di aggiornamento professionale dei ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)). La CONSOB puo' chiedere ai ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) o ai soggetti che si avvalgono di ((consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)) la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Essa puo' inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. 63 63
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

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La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 36) che "Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 [...] sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonche' la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari»"; - (con l'art. 1, comma 36) che i riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonche' alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui al comma 4 del presente articolo; - (con l'art. 1, comma 37) che "L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari»"; - (con l'art. 1, comma 39) che "I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»".

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 26 agosto 2017 · versione 68 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art31 · fonte su Normattiva