Art. 32-ter — Risoluzione stragiudiziale di controversie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017. Leggi il testo vigente →
Ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio, trovano applicazione le procedure di conciliazione e arbitrato definite ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262. Fino all'istituzione di tali procedure, si applica l'articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Testo vigente dal 1 novembre 2007 al 26 agosto 2017 · versione 25 su Normattiva