Art. 35
Albo
Le Sgr ((autorizzate)) sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia distinto in due sezioni per la gestione di OICVM e di FIA. Le societa' di gestione UE e i GEFIA UE e non UE che hanno effettuato le comunicazioni ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater, sono iscritte in sezioni distinte di un apposito elenco allegato all'albo. 133 La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo di cui al comma 1 e le cancellazioni da esso. La Consob informa l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate e di qualsiasi modifica dell'elenco degli OICR gestiti o commercializzati nell'Unione europea dalle Sgr autorizzate. Nel caso di GEFIA autorizzati, le informazioni sono comunicate all'AESFEM su base trimestrale. 132 I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39
132con decorrenza dal 16 aprile 2026
Il D.Lgs. 13 marzo 2026, n. 39 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 16 aprile 2026".
D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47
133Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, ha disposto (11, comma 3) che "Le disposizioni modificative della parte II, titoli II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e le disposizioni modificative delle relative definizioni, si applicano a partire da nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 29 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 137 su Normattiva