Art. 40Autorizzazione e regole di funzionamento delle strutture master-feeder

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Le societa' di gestione del risparmio devono:

  • a)operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;
  • b)organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti;
  • c)adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi. La societa' di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti, salvo diversa disposizione di legge. Nel caso in cui il gestore sia diverso dalla societa' promotrice, l'esercizio dei diritti di voto ai sensi del comma precedente spetta al gestore, salvo patto contrario.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art40 · fonte su Normattiva