Art. 41 — Operativita' transfrontaliera delle Sgr autorizzate
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Le societa' di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle societa' di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.
Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva