Art. 41Operativita' transfrontaliera delle Sgr autorizzate

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Le societa' di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, emana con regolamento disposizioni concernenti le condizioni necessarie e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento. Il regolamento previsto al comma 2 stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio alle societa' di gestione del risparmio dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari, i propri servizi.

Testo vigente dal 26 marzo 1998 al 22 ottobre 2003 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art41 · fonte su Normattiva