Art. 42-bisPre-commercializzazione di FIA riservati

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La pre-commercializzazione di FIA riservati e' la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non e' stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori:

  • a)sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA;
  • b)equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva;
  • c)equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:
  • a)non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;
  • b)le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene:
  • a)un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione;
  • b)i periodi di tempo in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione;
  • c)una breve descrizione dell'attivita' svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate;
  • d)ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione. La Consob informa prontamente le autorita' competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' informata di tale circostanza dall'autorita' competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si e' svolta sul territorio della Repubblica. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
  • a)i termini e le modalita' che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5;
  • b)le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, e' considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43. I soggetti terzi possono svolgere attivita' di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attivita'. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.

Testo vigente dal 15 dicembre 2021 al 29 aprile 2026 · versione 112 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58~art42bis · fonte su Normattiva